Chiunque sia proprietario di un cane ha l’obbligo di iscriverlo all’anagrafe canina del Comune di residenza.
All’iscrizione si deve provvedere:
entro il terzo mese di vita dell’animale;
entro 30 giorni dalla data di acquisto o di inizio di detenzione.
Il proprietario o detentore ha altresì l’obbligo di denunciare al comune di residenza entro 15 giorni:
lo smarrimento accidentale del cane;
la sottrazione del cane, allegando copia della denuncia dell’autorità giudiziaria;
il ritrovamento o la restituzione del cane;
la cessione del cane a titolo oneroso o gratuito, comunicando contestualmente le generalità e l’indirizzo del nuovo proprietario,
la morte del cane allegando il certificato veterinario;
la variazione di residenza.
E’ vietato a chiunque abbandonare cani, gatti o altri animali domestici
Per le violazioni alle disposizioni relative all’obbligo di iscrizione all’anagrafe canina e all’identificazione del cane, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 103,29 a euro 619,75.
Per le violazioni alle disposizioni relative all’abbandono degli animali o alla loro cessione per sperimentazioni o spettacoli, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da euro 258,23 a Euro 1.549,37.
(L.R. 04/09/1990, n. 39 e successive modifiche ed integrazioni)